Translate

giovedì 11 dicembre 2014

LA LEX MONETAE - IL DEBITO SI PAGA IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE IN ITALIA.

Salve gentili lettori.

In questo articolo, vorrei continuare il percorso divulgativo sull'Euro, andando a toccare un tema che, fino ad oggi, avevo ritenuto ovvio, ma, per via di confronti personali, ho scoperto non esserlo affatto. All'interno di questo articolo, troverete la risposta a questo quesito: << Se uscissimo dall'Euro, in che moneta sarebbe espresso, dopo l'uscita, il nostro debito? >>.
Pare una domanda secondaria rispetto alle questioni puramente economiche, ma non lo è affatto. Dico questo perché, una volta usciti dall'Euro, e recuperata la sovranità monetaria, il nostro nuovo cambio subirà, nell'arco di medio termine, una svalutazione che oscillerà tra il 20 ed il 30% rispetto all'Euro. E da qui, sorgeranno grossissimi dubbi sulla convenienza dell'uscita dal sistema, per chi non mastica la materia.
Ritenevo la risposta a questa domanda ovvia, ma è meglio specificare bene questo tema, perché sono convintissimo che, nei banchetti m5s che si occuperanno di raccogliere le firme per il referendum sull'Euro, sarà una problematica che gli attivisti dovranno spiegare a più non posso.

In realtà, la risposta a questa domanda è semplicissima, addirittura scontata. Per trovarla ci appoggeremo alla LEX MONETAE. Bisogna capire che, un debito, sia esso pubblico o privato, sia anche se contratto in Euro, sarà comunque saldabile in Fiorini, Scudi o se vogliamo capirci meglio, in Lire. Questo grazie ad alcune leggi presenti all'interno del nostro ordinamento, che ora andremo a scoprire.

Andando a scavare all'interno del Codice civile, troviamo diversi articoli che fanno al caso nostro.
Cominciamo questo percorso, ponendo subito gli articoli di seguito, per poi analizzarli.

                                                        ARTICOLO 1277
                                                 Debito di somma di danaro

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. 
Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.

                                                       ARTICOLO 1278
                                Debito di somma di monete non aventi corso legale

Se la somma è dovuta in moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.

                                                       ARTICOLO 1279
                            Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale

La disposizione dell'articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola << EFFETTIVO >> o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.

                                                      ARTICOLO 1280
                               Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.
Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

                                                     ARTICOLO 1281
                                                        Leggi speciali

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.
Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.


Ora, dopo aver inserito gli articoli del nostro Codice civile (specificatamente si parla del IV libro, delle obbligazione), andiamo a vedere il significato che essi hanno all'interno della giurisdizione italiana, e quali effetti provocherebbero in caso di uscita dall'Euro del nostro paese.

Partiamo dai primi due articoli, il 1277 ed il 1278. Essi ci dicono due cose fondamentali:

Art. 1277 c.c - Ci esprime che per estinguere i debiti contratti, si utilizza la moneta avente corso legale, in quel determinato paese, al momento del saldo dell'obbligazione. Ciò significherebbe che, un debito contratto in Euro, dopo l'uscita dell'Italia dalla zona Euro, si estinguerebbe nella nuova moneta nazionale avente corso. Per capirci meglio, chiamiamola " Nuova Lira ".

Art. 1278 c.c - Ci esprime che, se il debito è espresso in una valuta che non ha più corso legale all'interno dello Stato, da parte del debitore, esiste la facoltà di estinguere l'obbligazione con moneta avente corso legale, in base al valore della valuta espresso in quel preciso momento.
Il concetto di facoltà, in questo caso è fondamentale. La facoltà è un comportamento che il debitore può tenere sotto una sua determinata scelta personale, ma non si tratta di un obbligo!
Una volta che l'Italia sarà uscita dall'Euro, esso continuerà ad avere corso legale, ma non all'interno dello Stato italiano, dove verrà sostituito da un nuovo cambio nazionale. L'art. 1278, a questo punto, ci spiega che il debitore ha facoltà di pagare in " Nuova Lira ", con il valore attribuito ad essa al momento del pagamento.

Art. 1279 c.c - Il significato di questo articolo gira tutto sul vocabolo << EFFETTIVO >>. Semplificando, le disposizione dei due articoli precedenti, non hanno corso qualora, all'interno del contratto d'obbligazione, vi sia indicata la precisa volontà di ambo le parti, di estinguere l'obbligazione in una specifica moneta. Facendo un esempio: se Tizio e Caio stipulano un contratto dove vi è la volontà firmata da ambo le parti di estinguere l'obbligazione in Euro (e l'Euro rimane comunque moneta esistente), il debitore dovrà estinguerla in Euro, anche se, nel frattempo, nel suo Stato, l'Euro non sia ormai più la moneta avente corso legale.

Saltiamo l'art. 1280 c.c, in quanto si parla di monete avente valore intrinseco, e non credo che ormai esistano obbligazioni derivanti dal periodo del Gold Standard!

Art. 1281 c.c. - In questo articolo si parla di leggi speciali, che vanno in deroga rispetto agli articoli precedentemente citati e le salvaguarda rispetto alle situazioni che non vanno in deroga e, quindi, al quale si applicano le disposizioni derivate dagli articoli 1277 c.c, 1278 c.c, 1279 c.c e 1280 c.c .



Ora cerchiamo di mettere in chiaro alcuni aspetti che potrebbero capitare dopo l'uscita dell'Italia dall'Euro. La moneta italiana, una volta dopo l'uscita dall'Euro ( chiamiamola per convenzione " Nuova Lira " ), potrebbe essere apprezzata e quindi rivalutarsi rispetto all'Euro o, al contrario svalutarsi rispetto all'Euro. Come ben tutti sappiamo, la moneta italiana andrà sicuramente a svalutarsi rispetto all'Euro, per un valore pari al 20 - 30% ( questo secondo gran parte degli economisti ).
Secondo l'art. 1278 c.c, come abbiamo visto, le obbligazioni aperte precedentemente all'uscita dall'Euro, qualora non vi siano diverse indicazioni all'interno del contratto stipulato, potranno essere saldate in " Nuove Lire ", adeguando il valore del cambio " Nuove Lire " rispetto all'Euro.
Tuttavia, fortunatamente, si potrà derogare, attraverso una specifica disposizione di legge, a questo processo ( come sempre fatto da tutti gli Stati usciti da un'unione monetaria o legami di cambi fissi 1 ad 1 ). Questo porterà vantaggio al debitore, che vedrà si svalutare la sua moneta ma, al contempo, vedrà svalutare anche il suo debito precedentemente contratto. A subire quindi una perdita sarà il creditore, che riavrà indietro una somma svalutata.
Questa deroga accadrà al 100%, per proteggere l'economia interna ed i risparmi privati interni.


Tutti questi ragionamenti, valgono per la legislazione italiana. E potremmo appoggiarci a queste norme al momento dell'uscita dell'Italia dall'Euro. C'è un grossissimo rischio dietro l'angolo però, e si chiama ERF. Attraverso l'ERF gli Stati aventi un debito pubblico superiore al 60% del rapporto DEFICIT/P.I.L. dovranno mettere sotto tutela di questo " FONDO DI REDENZIONE EUROPEO ( l'ERF, appunto ), l'eccedenza, che andrà sotto legislazione europea.
A quel punto, uscire dall'Euro, senza potersi appoggiare alla LEX MONETAE (legislazione italiana), sarà alquanto doloroso.
Una volta arrivati alla messa in moto del pilota automatico ERF, avremmo davvero perso la nostra sovranità come popolo nazionale.

Spero che questo articolo vi abbia chiarito qualche ulteriore dubbio in materia.

Alla prossima!
















Nessun commento:

Posta un commento